Servizi educativi prima infanzia e servizi con finalità ricreativa per bambini 0 - 3 anni

Servizi educativi prima infanzia e servizi con finalità ricreativa per bambini 0 - 3 anni

 

La Legge regionale del 25/11/2016, n.19 detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia.

SERVIZI RICREATIVI E INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE PRIMA INFANZIA (0 - 3)

I soggetti gestori dei servizi puramente ricreativi rivolti ai bambini fino ai 3 anni che ne fruiscono occasionalmente, devono trasmettere al Comune competente per territorio la SCIA ex art. 19 L. 241/90, autocertificando il possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.

Le iniziative di conciliazione autonomamente attivate dalle famiglie possono essere sostenute dai comuni anche tramite l'istituzione di appositi elenchi.

 

SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0 - 3)

Autorizzazione al Funzionamento - apertura e gestione 

La Delibera di giunta regionale del 16/10/2017, n. 1564 disciplina i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi nonché le procedure per l'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia (0 - 3).

Il soggetto gestore deve presentare la domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune presso il quale sono ubicati i seguenti servizi educativi:

  • nidi d'infanzia (compresi i micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi o scolastici, sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi, nidi aziendali)
  • servizi educativi integrativi al nido, anche presso i luoghi di lavoro, comprensivi di:
  1. spazio bimbi: è un servizio educativo per la prima infanzia simile ad un nido, salvo che non eroga il pasto e non prevede il riposo. Di fatto, è aperto solo la mattina, per bambini dai 18 mesi circa;
  2. centro per bambini e famiglieè un servizio educativo per la prima infanzia a cui i bambini possono accedere esclusivamente accompagnati da un adulto di riferimento; promuove la prima socializzazione e lo scambio tra famiglie; non è prevista l’erogazione dei pasti né un luogo per il riposo;
  3. servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi)è un servizio educativo per la prima infanzia, simile ad un nido, che può accogliere fino a 8 bambini. Per le sue ridotte dimensioni, può essere realizzato anche in un appartamento;
  4. servizi sperimentali: è un servizio educativo sperimentale per l'infanzia non coincidente con le tipologie sopra descritte, che tiene in considerazione le esigenze di innovazione, le particolari situazioni sociali e territoriali e i bisogni peculiari delle famiglie.

L'autorizzazione al funzionamento è requisito necessario ai fini dell'apertura e della gestione dei servizi educativi sopra elencati ed è concessa dal Comune, previo parere obbligatorio da parte della Commissione Tecnica Distrettuale.

Accreditamento - procedura per i servizi privati già autorizzati al funzionamento

A partire dal 1° giugno 2021 i servizi privati per la prima infanzia già autorizzati al funzionamento possono chiedere di essere accreditati ai sensi della Legge Regionale n. 19/2016, della Delibera di giunta regionale del 13/05/2019, n. 704 e della Delibera di giunta regionale del 29/06/2021, n. 1035.

Al momento, la procedura è attiva solamente per i nidi d'infanzia e si fonda sul percorso di valutazione della qualità.

L'accreditamento non è obbligatorio per poter operare sul libero mercato, ma è necessario per poter ricevere finanziamenti pubblici attraverso contratti di convenzione e/o appalto.

 

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:08.58