Descrizione

I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.
Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dai Comuni con appositi Regolamenti o Deliberazioni comunali.
Come previsto dal Regolamento generale delle entrate del Comune di Cento, la dilazione viene determinata in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore ad 100,00 euro secondo il seguente schema:
- fino a 100,00 €, nessuna rateizzazione
- da 100,01 € a 500,00 €, fino a 3 rate mensili
- da 500,01 € a 1.000,00 €, fino a 6 rate mensili
- da 1.000,01 € a 2.000,00 €, fino a 12 rate mensili
- da 2.000,01 € a 4.000,00 €, fino a 18 rate mensili
- da 4.000,01 € a 6.000,00 €, fino a 24 rate mensili
- oltre 6.000,01 € fino a 36 rate mensili.
La domanda deve essere completa della documentazione necessaria a comprovare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica.
Approfondimenti
Come previsto dal Regolamento generale delle entrate del Comune di Cento:
- il funzionario responsabile del tributo su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di riscossione coattiva, può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi della Legge del 27/12/2019, n. 160, art. 1, comma 792
- si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma è in grado di far fronte all’onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito patrimoniale
- al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- le persone fisiche e le ditte individuali che hanno un debito fino a 6.000,00 € devono allegare la dichiarazione stato di temporanea difficoltà
- le persone fisiche e le ditte individuali che hanno un debito da 6.000,01 € devono allegare la presentazione della dichiarazione ISEE che sarà valutata dall'ufficio
- le persone giuridiche che hanno un debito fino a 6.000,00 € devono allegare la dichiarazione stato di temporanea difficoltà
- le persone giuridiche che hanno un debito da 6.000,01 € devono allegare la valutazione della situazione finanziaria dimostrata con la presentazione dell’ultimo estratto di tutti i conti correnti postali e bancari intestati alla ditta, accompagnati dalla dichiarazione resa ai sensi del Decreto del presidente della repubblica del 28/12/2000, n. 445 circa la completezza del dato fornito
- la richiesta di rateizzazione presentata entro il termine per proporre ricorso avverso l’ avviso di accertamento, comporta l'applicazione degli interessi ulteriori al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale
- se il contribuente chiede la rateizzazione oltre il termine per proporre ricorso ma entro 60 giorni dalla data di esecutività dell’ atto, il piano di rateizzazione prevede l’ applicazione degli interessi di mora nella misura indicata dal Decreto del presidente della repubblica del 29/09/1973, n. 602, art. 30, (attualmente il 2,68%), oltre alla applicazione degli oneri di riscossione nella misura del 3%, fino ad un massimo di 300 euro
- se il contribuente chiede la rateizzazione oltre 60 giorni dalla data di esecutività dell’ atto, il piano di rateizzazione prevede l’ applicazione degli interessi di mora nella misura indicata dal Decreto del presidente della repubblica del 29/09/1973, n. 602, art. 30, (attualmente il 2,68%), oltre alla applicazione degli oneri di riscossione nella misura del 6%, fino ad un massimo di 600 euro
- in caso di richieste di dilazione di importi che l’ente ha già affidato in carico all’agenzia delle entrate riscossione, la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi del Decreto del presidente della repubblica del 29/09/1973, n. 602, art. 19 e del Decreto legislativo del 26/02/1999, n. 46, art. 26, alla predetta agenzia competente al rilascio dell’eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l’attività
- l’importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata
- in caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell’importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell’accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall’atto notificato
- in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.