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Descrizione

Comunicazione --> ai sensi dell’Art. 43 l’occupazione si intende concessa a seguito di formale comunicazione scritta inviata all'Ufficio competente, e contestualmente alla Polizia Locale, almeno 15 giorni prima dell'occupazione, per consentire le verifiche del caso, nelle seguenti ipotesi:

  1. occupazioni aventi ad oggetto la raccolta di firme, vendite di beneficenza e raccolta fondi o attività di propaganda e promozionali, a condizione che:
  • siano poste in essere da enti pubblici o loro consorzi, enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello stato, associazioni o altri soggetti non aventi scopo di lucro, abbiano durata non superiore alle 12 ore giornaliere, anche non continuative, e un estensione massima di 10 mq
  • non comportino l'adozione di provvedimenti di modifica della circolazione stradale o pedonale
  • non siano poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
  • non siano connesse ad attività per le quali sia necessario munirsi dei titoli abilitativi di pubblico spettacolo
  • non comportino attività di vendita e/o di somministrazione (ad eccezione della sola somministrazione gratuita).
  1. le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, se effettuate con modalità e tempi congruenti e tali da minimizzare la sottrazione dell’area all’uso pubblico.

La presenza di eventuali impedimenti rilevati in sede di verifica che non consentano l’occupazione o eventuali prescrizioni o condizioni sulle modalità di occupazione sono comunicate all’interessato tempestivamente, e in ogni caso entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

Sono soggette a comunicazione da presentare preventivamente rispetto alla data di esecuzione dell’intervento, limitatamente ai casi in cui sia stata preventivamente ottenuta Ordinanza annuale per la gestione della viabilità, le occupazioni effettuate per lo svolgimento delle attività di pronto intervento, non programmabili o di breve durata, per riparazione e manutenzione di impianti, tubazioni e allacciamenti afferenti a reti idriche, fognarie, elettriche o del gas, realizzate nelle strade, piazze, aree pedonali, aree verdi di proprietà Comunale, dal soggetto concessionario della gestione di tali reti e impianti o da Ditte dallo stesso incaricate. 

Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservata nel luogo di occupazione per essere esibita agli addetti al controllo, unitamente alla ricevuta di pagamento del canone se dovuto. 

Non sono soggette a comunicazione inviata all'Ufficio competente le occupazioni di durata pari o inferiore alle 3 ore, fatta salva la comunicazione alla Polizia Locale per le valutazioni di competenza.

Concessione --> ai sensi dell’Art. 36, ad esclusione delle occupazioni sopra citate, di cui all’articolo 43, chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all’Ufficio competente la domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

Per maggior informazione è possibile consultare il Regolamento disciplina Canone Unico Patrimoniale_occupazioni_e mezzi pubblicitari nello specifico PARTE III - DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO → CAPO I - PROCEDURE AMMINISTRATIVE.

Approfondimenti

I motivi per i quali un privato può chiedere di occupare il suolo pubblico sono i più disparati:

  • manifestazioni ed eventi (attività di spettacolo, di intrattenimento o di sensibilizzazione di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica)
  • feste di quartiere o di contrada
  • propaganda elettorale disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale
  • comizi e raccolta di firme
  • sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza
  • processioni, sfilate e cortei storici, manifestazioni sportive
  • riprese cinematografiche, televisive e fotografiche
  • spettacoli viaggianti (giostre, pedane o piste da ballo, teatri mobili e teatrini di burattini, circhi e arene, veicoli acrobatici, spettacoli di strada e veicoli al seguito)
  • artisti di strada (giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti)
  • operatori del proprio ingegno (disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature, monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori, pubblicazioni)
  • mercatini tradizionali e mercatini periodici tematici
  • traslochi
  • lavori edili che possono comportare la posa di ponteggi e steccati, l’installazione di gru, di cassoni per il deposito di macerie, la predisposizione di aree a servizio del cantiere
  • cantieri e scavi stradali
  • manutenzione del verde
  • collocazione di elementi di arredo urbano, fioriere, vasi, cestini, ecc.
  • collocazione di tavolini, sedie, espositori di merci negli spazi antistanti gli esercizi commerciali
  • allestimento di dehors con tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura ed altri elementi accessori
  • allestimento di chioschi per somministrazione e commercio, edicole, banchi permanenti per la vendita di libri usati
  • installazione di tende solari, stendardi, bandiere, fanali
  • installazione di luminarie
  • realizzazione di opere edilizie precarie (intercapedini, griglie, infernotti, pensiline, vetrine, bacheche, lucernari, rampe, cabine foto e telefoniche, armadi tecnologici e centrali termiche).

L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, quindi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore (per occupazione di suolo pubblico temporanea) o presentare valutazione previsionale di impatto acustico (per occupazione di suolo pubblico permanente).

L’occupazione delle aree stradali e dei marciapiedi deve avvenire nel rispetto delle norme del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 quindi, per garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli, può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'ordinanza di disciplina della circolazione.

L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale da effettuare contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).

La domanda di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

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