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Vendere opere dell'ingegno

Descrizione

Per operatori del proprio ingegno si definiscono le persone fisiche che realizzano in modo non professionale (cioè non realizzate in serie, non classificabili come opere d’arte e vendute direttamente ai privati ), opere di modico valore di cui all’art. 4 comma 2 lettera h) del D.lgs 114/1998:

  • derivanti dall’impiego prevalente del lavoro manuale 
  • che sono il frutto della propria creatività e ingegno, a valenza artistica e/o innovativa (Il carattere creativo deve essere inteso come una novità in riferimento alle preesistenti creazioni, anche se di genere diverso, ed originalità rispetto al contributo dell’autore, l’opera dell’ingegno dovrà essere costituita esclusivamente da elementi di non facile riproducibilità in modo seriale e su larga scala, senza vincolo di subordinazione e senza l’ausilio di una stabile organizzazione di mezzi,
  • per esporle, venderle o scambiarle occasionalmente (senza il requisito della professionalità ed abitualità che connotano un 'attività d'impresa) durante manifestazioni, feste, sagre paesane o mercati periodici.  

L'operatore del proprio ingegno può partecipare ai mercati nei quali è prevista espressamente la sua partecipazione e non può partecipare, senza partita iva, a mercati, fiere o altre concessioni di posteggi riservati agli operatori professionali, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), in cui attestano "di esercitare l’attività di esposizione e vendita di proprie opere dell’ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa secondo quanto disposto dell’art.4, comma 2, lettera H del D.Lgs 114/98”. 

Approfondimenti

Non sono compresi nelle produzioni degli operatori del proprio ingegno gli oggetti che presentino i caratteri dell’artigianato (attività normata dal DPR 443/1985 e dal D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288), anche artistico come previsto anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, vedi Risoluzione n. 224879 del 5 novembre 2015) pertanto:

  • gli oggetti/le produzioni che presentano i caratteri dell'artigianato non possono essere considerate come opere dell’ingegno creativo. Il soggetto che intende svolgere l’attività di vendita di tali produzioni, pertanto, deve essere iscritto all’albo delle imprese artigiane, essendo così legittimato a vendere nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti; 
  • chi vende le sue creazioni in modo professionale e continuativo, con un suo marchio o in un locale apposito, avvalendosi di pubblicità e superando la soglia dei 5.000 euro annui, è ritenuto un commerciante o artigiano ed è pertanto soggetto all'apertura di partita Iva, all'iscrizione alla Camera di Commercio (sezione commercianti o artigiani), alla presentazione della SCIA al Comune ed alla tenuta delle scritture contabili.

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